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STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALFORMAZIONI-ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE
STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALFORMAZIONI – ENTE di TERZO SETTORE
ART. 1
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
- E’ costituita un’Associazione non riconosciuta denominata
“Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni – Ente di Terzo Settore”, in forma abbreviata “ASM-ETS” e di seguito “Associazione”.
- L’Associazione, una volta iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, utilizzerà nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione “Ente di Terzo Settore ” o l’acronimo “ETS”.
- L’Associazione ha sede in Milano. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l’autorità competente ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito CTS) e comunicato ai sensi di legge e presso gli altri eventuali uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.
- L’Associazione è costituita a tempo indeterminato.
ART. 2
FINALITÀ
- L’Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
- In particolare, l’Associazione intende sostenere iniziative scientifiche e cliniche di prevenzione, di informazione e di studio relative alla tutela della salute nella fase preconcezionale, durante la gravidanza ed oltre, nonché riguardanti l’eziologia, i metodi di diagnosi precoce e la terapia delle patologie fetali, comprese le malformazioni congenite, anche finanziando programmi di supporto alla ricerca e di assistenza ai soggetti affetti da tali patologie e promuovendo le raccolte di fondi necessari per lo sviluppo di dette attività.
ART. 3
ATTIVITA’
- Per il perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo, l’Associazione intende svolgere in via principale le attività di interesse generale di cui ai settori dell’art. 5, comma 1, del CTS, lettere:
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale.
- In particolare, per il raggiungimento delle finalità ed attività di cui ai precedenti commi, l’Associazione intende:
- erogare un servizio telefonico di consulenza medica gratuita sulla salute in gravidanza e nella fase preconcezionale, sull’allattamento e sul periodo postnatale, oltre che sul rischio riproduttivo, offerto da specialisti in vari campi scientifici;
- pubblicare, con le modalità comunicative ritenute più efficaci, articoli redatti da specialisti medici per la divulgazione di informazioni sulla gravidanza e sulle fasi che la precedono e la seguono, al fine di sviluppare una corretta prevenzione primaria e secondaria, tutelando la salute della donna e del nato;
- diffondere pubblicazioni divulgative ma rigorose sotto il profilo scientifico, che forniscano le informazioni di base necessarie per vivere una gravidanza sicura;
- donare a strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate apparecchiature diagnostiche e terapeutiche, al fine di migliorare l’assistenza sanitaria alle gestanti, alle neomamme e alla loro prole;
- finanziare progetti di ricerca innovativi riguardanti le cause, la diagnosi e la terapia delle malattie congenite, nonché gli stili di vita più adeguati alla difesa della salute della madre e della prole.
- L’Associazione può esercitare anche attività diverse (art. 6 del CTS) da quelle di interesse generale, purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall’art. 13 del CTS.
- In ogni caso l’Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, potrà fra l’altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell’Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l’affidamento delle attività o di parte di esse;
- c) partecipare ad Associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle dell’Associazione;
- d) svolgere attiva opera di propaganda per diffondere ogni presidio utile di prevenzione delle patologie e di tutela della salute della gestante e del bambino.
- Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’Associazione può far ricorso alle modalità di raccolta fondi di cui all’art. 7 del CTS, in maniera continuativa e mediante la cessione e/o erogazione di beni e/o servizi nel rispetto, nei confronti di terzi, dei principi di verità, trasparenza e correttezza. L’Associazione potrà altresì avvalersi di contributi e sovvenzioni da parte dello Stato, di Enti pubblici e privati, di Istituzioni nazionali e sovranazionali, di donazioni, elargizioni, offerte, liberalità e di qualsiasi contributo, ordinario e straordinario, da parte degli Associati ovvero da terzi. Potrà altresì porre in essere qualsiasi altro sistema di raccolta fondi nel rispetto delle disposizioni di legge appositamente previste per la natura e qualifica dell’ente, o in quanto compatibili.
ART. 4
ASSOCIATI
- I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione. Il numero degli associati è illimitato.
- L’Associazione è costituita dagli Associati Fondatori, Ordinari, Sostenitori e Onorari.
- Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
- Sono Associati Ordinari le persone fisiche o gli Enti che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante il versamento della quota associativa, come determinata dal Consiglio Direttivo.
- Sono Associati Sostenitori le persone fisiche o gli Enti che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante il versamento della quota associativa maggiorata, come determinata dal Consiglio Direttivo.
- Sono Associati Onorari le persone fisiche o gli Enti che abbiano acquisito particolari meriti, anche in ragione delle funzioni o dei ruoli ricoperti o del sostegno recato alle finalità e/o attività dell’Associazione. I soci Onorari sono dichiarati tali dal Consiglio, previa loro accettazione e compilazione della domanda associativa.
- Tutti gli Associati, indipendentemente dalla loro qualificazione, hanno i medesimi diritti e doveri di cui al presente Statuto.
- Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
- Il Consiglio Direttivo ha facoltà di attribuire la qualifica di “Amico” dell’Associazione alle persone fisiche o giuridiche che, pur senza divenire Associati, intendendo partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versino un contributo volontario in denaro.
- Gli associati Ordinari o Sostenitori od Onorari presentano domanda di ammissione mediante la compilazione di un apposito modulo, fornito dall’Associazione, contenente i dati richiesti, e dichiarando altresì di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione, in quanto ne condividono gli scopi, e di rispettare quanto richiesto dalle delibere degli organi sociali e quanto contenuto in eventuali regolamenti.
- Il Consiglio Direttivo, con propria deliberazione, si pronuncia sulla domanda di ammissione. In assenza della deliberazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo entro 60 (sessanta) giorni dalla richiesta di associazione, l’Associato si intende ammesso in base al principio di silenzio/assenso, fermo restando il versamento della quota sociale, fatto salvo che per la categoria degli Onorari.
- L’ammissione del nuovo Associato decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, da adottarsi entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, oppure per silenzio assenso, una volta corrisposta la quota sociale.
- Nel caso in cui la domanda di ammissione ad Associato non venga accolta, il Consiglio Direttivo ha 60 (sessanta) giorni di tempo per informare l’aspirante socio del rigetto motivato della sua domanda. Chi ha proposto la domanda può, entro i 60 (sessanta) giorni successivi alla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte dal Consiglio Direttivo in occasione della prima convocazione utile.
- Gli Associati possono essere persone fisiche ed altri enti senza scopo di lucro, questi ultimi nella persona di un solo rappresentante o di un delegato che non risulti essere già associato a livello individuale. Il rappresentante dell’ente deve essere designato da apposita deliberazione dell’ente/istituzione interessata.
- L’ammissione all’Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia, ciascun Associato ha la facoltà di recedere dall’Associazione, in qualsiasi momento, mediante l’invio di una comunicazione in forma scritta.
ART. 5
DIRITTI ED OBBLIGHI
- Tutti gli Associati hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell’Associazione e sono tenuti a pagare, qualora sia previsto, la quota associativa annuale deliberata dal Consiglio Direttivo. Gli Associati collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all’esercizio delle attività che ne sono l’esplicazione.
- Gli Associati sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell’Associazione con la quota associativa deliberata dal Consiglio Direttivo e con eventuali contributi straordinari finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali ultimi contributi sono deliberati dall’Assemblea.
- La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di Associato e deve essere versata entro il termine stabilito dall’Assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo.
- Ciascun Associato ha diritto:
- di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea, direttamente o per delega, e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- di essere informato sulle attività dell’Associazione e di controllarne l’andamento;
- di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
- di conoscere l’ordine del giorno delle Assemblee;
- di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo;
- di recedere in qualsiasi momento;
- di godere di ogni altro diritto previsto dal presente Statuto o dalla legge.
- Ciascun Associato ha il dovere:
- di rispettare il presente Statuto, l’eventuale regolamento interno e quanto deliberato dagli organi sociali;
- di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e prestando la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento degli scopi associativi;
- di versare la quota associativa secondo l’importo stabilito dall’Assemblea;
- di ottemperare ad ogni altro obbligo derivante da presente Statuto, dai regolamenti o dalla legge.
ART. 6
PERDITA DELLA QUALITA’ DI ASSOCIATO
- La qualità di Associato si perde in caso di decesso, recesso o esclusione. L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso ha effetto dall’anno successivo a quello della comunicazione e non deve prevedere oneri aggiuntivi.
- Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza dei suoi componenti l’esclusione di Associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– morosità in relazione al versamento della quota associativa;
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti dell’Associazione;
– gravi comportamenti in conflitto con le finalità, le attività associative o le deliberazioni degli organi sociali, anche in ambito non patrimoniale.
- In caso di esclusione o recesso, sono esclusi diritti di qualsiasi natura sul patrimonio dell’Associazione, in particolare anche in relazione alla specifica contribuzione da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di recesso, ovvero sia stato escluso dall’Associazione.
- La delibera del Consiglio Direttivo che prevede l’esclusione dell’Associato deve essere motivata e comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’Assemblea degli Associati mediante raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.
- L’Assemblea delibera solo dopo avere ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.
ART. 7
VOLONTARIO E ATTIVITA’ DI VOLONTARIATO
- L’attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite con delibera del Consiglio Direttivo.
- La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro, subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è Socio o Associato, o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate, anche a fronte di una autocertificazione, limitatamente a quanto previsto dall’art.17, co. 4 del CTS.
- Non si considera volontario l’Associato che occasionalmente coadiuva gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.
- L’Associazione, ove si avvalga di volontari, deve assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la Responsabilità Civile verso i Terzi.
- La presenza di volontari non occasionali comporta anche l’obbligo di predisporre un apposito Registro vidimato, da compilare e utilizzarsi secondo le modalità previste in apposito Decreto Ministeriale (DM 6.10.2021).
- Al volontario si applicano, in ogni caso gli articoli 17 e 18 del CTS, in quanto compatibili.
ART. 8
PATRIMONIO ED ENTRATE
- Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che sono di proprietà o che diventeranno di proprietà dell’Associazione e siano destinati a patrimonio.
- Le entrate dell’Associazione sono costituite da:
- a) quote associative versate dagli Associati;
- b) proventi delle iniziative deliberate dagli organi direttivi;
- c) contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) contributi e finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti pubblici o privati;
- e) proventi, ricavi, entrate, derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui, rispettivamente, agli articoli 5 e 6 del CTS;
- f) fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell’art. 7 del CTS e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche tramite offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal CTS.
- Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
- In ogni caso, il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
ART. 9
ESERCIZIO FINANZIARIO
- L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
- Il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo.
- Il bilancio consuntivo e la relazione di missione sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di giugno. Entro il 30 giugno il rendiconto/bilancio consuntivo di ciascun anno deve essere depositato presso il RUNTS, ai sensi del co. 3 dell’art. 48 del CTS.
- Nei casi in cui siano superati i limiti previsti dall’art. 14 del CTS, o se l’Ente lo ritenga utile, deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo ed approvato dall’Assemblea il bilancio sociale e depositato con le medesime modalità di cui al precedente comma.
- L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, ai sensi dell’art. 8 comma 2 del CTS.
ART. 10
ORGANI
- Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente, se nominato;
- e) il Tesoriere;
- f) l’Organo di controllo e/o revisione, se previsti per legge o ritenuti opportuni;
- h) il Collegio dei Probiviri.
ART. 11
ASSEMBLEA
- L’Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza degli Associati.
- L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti gli Associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione.
- L’Assemblea è costituita dagli Associati in regola con il versamento della quota associativa nell’anno ed è convocata almeno una volta all’anno, entro il mese di giugno, dal Presidente per l’approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo. Qualora il Presidente sia impossibilitato, l’Assemblea viene convocata dal Vice Presidente o dal Tesoriere.
- L’Assemblea si riunisce altresì su convocazione del Presidente, o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli Associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.
ART. 12
COMPETENZE DELL’ASSEMBLEA
- L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con i contributi associativi; essa è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea ordinaria viene convocata almeno una volta all’anno.
- L’Assemblea ordinaria delibera in merito:
- all’elezione dei componenti del Consiglio Direttivo ed alla loro revoca;
- all’elezione del Presidente, del Vice Presidente e del Tesoriere;
- all’elezione dell’Organo di controllo e di revisione, se previsti per legge o ritenuti opportuni, ed alla loro revoca;
- all’elezione del Collegio dei Probiviri;
- all’approvazione del rendiconto/bilancio consuntivo;
- alle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- ad eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporre all’Assemblea.
- L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modificazioni dello Statuto, alle operazioni straordinarie ed allo scioglimento dell’Associazione.
ART. 13
CONVOCAZIONE E QUORUM
- Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso inviato con ogni mezzo, anche telematico, atto a dare conferma dell’avvenuta ricezione, a ciascuno degli Associati, e affisso presso la sede dell’Associazione, almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’Assemblea. In alternativa, e per casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata mediante avviso pubblicato su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Invariati i termini di preavviso.
- Ogni Associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto, se in regola con il pagamento della quota associativa. Sono ammesse le deleghe, essendo l’Associazione complessa ed a carattere nazionale. Ogni Associato può rappresentare sino a tre altri associati, a seguito del conferimento di apposita delega.
- L’Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli Associati iscritti nell’apposito libro degli Associati, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli Associati presenti, in proprio o per delega. Essa delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
- Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati iscritti nell’apposito libro degli Associati, e in seconda convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di un terzo (1/3) degli Associati. In ogni caso delibera a maggioranza degli Associati presenti, in proprio o per delega.
- In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli Associati iscritti nell’apposito libro degli Associati e con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) degli Associati presenti.
- All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Segretario, il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. Il verbale è trascritto nel libro delle Assemblee degli Associati e conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione da parte degli stessi. Le decisioni dell’Assemblea impegnano tutti gli Associati.
- I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta, nonché in quelle che riguardano la loro responsabilità.
- Gli Associati che abbiano un interesse in conflitto con quello dell’Associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
- I voti sono palesi, a meno che non riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza degli Associati presenti, a votazione segreta.
- Le riunioni dell’Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che nell’avviso di convocazione siano, ove previsti, indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.
- Verificandosi tali presupposti, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il Presidente della riunione e si procede alla redazione del verbale con la sottoscrizione del Presidente e successivamente del Segretario, oppure con la sottoscrizione del solo Notaio in caso di verbale in forma di Atto pubblico.
ART.14
CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da 6 (sei) a 16 (sedici) componenti eletti dall’Assemblea, che al momento dell’elezione ne determina il numero. Il Consiglio dura in carica 3 (tre) anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
- Non può essere nominato Consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
- Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un Consigliere nel corso dell’esercizio, il Consiglio provvede a richiedere l’elezione del Consigliere mancante nella prima riunione dell’Assemblea degli Associati. Il Consigliere così eletto resta in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio.
- In caso di cessazione, per qualsiasi causa, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, lo stesso si ritiene decaduto ed i componenti rimanenti convocano nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre 30 giorni, l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio
- Il Consiglio, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea nel momento della nomina dei suoi componenti, elegge tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Tesoriere.
- Le riunioni del Consiglio sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno 5 (cinque) giorni prima dell’adunanza (salvo che nei casi di urgenza, per i quali sono sufficienti 24 ore di preavviso), e sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.
- Il Consiglio è convocato dal Presidente o, qualora egli sia impossibilitato, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano; il Consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri, oppure dall’Organo di controllo e di revisione, se presenti.
- Il Consiglio è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei partecipanti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
- Le riunioni del Consiglio si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste per l’Assemblea.
- Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente, da trascriversi nell’apposito libro.
ART. 15
COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
- Al Consiglio Direttivo è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività associativa per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
- In particolare, spetta al Consiglio:
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all’Assemblea;
- deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche per il conseguimento delle finalità istituzionali;
- predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea eventuali regolamenti interni;
- gestire la contabilità e predisporre e sottoporre all’approvazione dell’Assemblea il rendiconto/bilancio consuntivo; documentare, se svolte, il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’articolo 6 del CTS, ai sensi dell’art. 13, co. 6 del CTS;
- fissare l’ammontare della quota sociale annuale;
- accogliere o respingere, in prima istanza, le domande degli aspiranti Associati;
- deliberare, in prima istanza, in merito all’esclusione degli Associati;
- eleggere tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere, ove non vi abbia provveduto l’Assemblea;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- nominare i componenti del Comitato Scientifico;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione ASM per la salute dell’infanzia;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell’Associazione, e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge all’Assemblea o ad altro organo sociale.
ART. 16
PRESIDENTE
- Il Presidente dell’Associazione dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.
- Al Presidente sono attribuiti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in merito ai rapporti bancari e postali dell’Associazione.
- Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
- Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste dinanzi a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio Direttivo.
- Il Presidente cura i rapporti con il Comitato Scientifico.
- Il Presidente può delegare parte dei suoi poteri, con il consenso del Consiglio Direttivo, ad altri Consiglieri.
ART. 17
TESORIERE
- Il Tesoriere dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Egli svolge le funzioni di Segretario amministrativo, provvedendo in particolare alla gestione del patrimonio dell’Associazione, e ne redige annualmente il bilancio.
- Al Tesoriere può essere delegata la gestione dei rapporti bancari e postali, definiti dal Presidente.
ART. 18
ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- L’Assemblea elegge l’Organo di controllo, collegiale o monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall’art. 30 del CTS o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno. Esso dura in carica 3 (tre) anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
- I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, composto da 3 (tre) membri, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- All’Organo di controllo competono i poteri e i compiti di cui all’art. 30, commi 6, 7 e 8 del CTS.
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del CTS, la revisione legale dei conti è attribuita all’Organo di controllo, che in tal caso deve essere costituito da Revisori Legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore Legale dei Conti o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.
ART.19
COMITATO SCIENTIFICO
- Il Consiglio Direttivo nomina, tra persone particolarmente qualificate nell’àmbito medico-scientifico e clinico relativo alla salute nella fase preconcezionale, durante la gravidanza ed oltre, nonché in merito all’eziologia, ai metodi di diagnosi precoce e alla terapia delle patologie fetali, comprese le malformazioni congenite, un Comitato Scientifico determinando il numero dei suoi componenti.
- Il Comitato Scientifico dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti possono essere rinominati. L’organo è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei presenti.
- Il Comitato Scientifico elegge al proprio interno il Presidente e uno o due Vice Presidenti.
- Spetta al Presidente del Comitato Scientifico o, qualora egli sia impossibilitato, al Vice Presidente convocare il Comitato Scientifico quando lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei suoi componenti.
- Il Comitato Scientifico propone le attività medico-scientifiche coerenti con le finalità dell’Associazione e ne verifica la realizzazione.
- Le riunioni del Comitato si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste per l’Assemblea.
- Delle riunioni viene redatto un verbale a cura del Segretario della seduta, firmato dallo stesso e dal Presidente.
ART. 20
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il Collegio dei Probiviri è eletto dall’Assemblea e composto da 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti. Esso dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. L’organo è validamente costituito con la partecipazione alle riunioni della maggioranza dei suoi componenti e delibera validamente a maggioranza dei suoi componenti.
- Il Collegio dei Probiviri ha funzione di composizione amichevole delle vertenze che dovessero insorgere tra gli organi associativi, tra essi ed i singoli Associati e tra gli Associati. E’ altresì, organo d’appello per le delibere di rigetto degli aspiranti Associati e per quelle di esclusione degli Associati.
- La carica di Proboviro è incompatibile con qualsiasi altra carica.
ART. 21
SCIOGLIMENTO
- In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all’art. 45 co. 1 del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente, previa nomina, se necessario, di uno o più liquidatori da parte dell’Assemblea.
ART. 22
RINVIO
- Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento al D.Lgs. n. 117/2017, al Codice civile ed alle normative ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico, in quanto compatibili.


