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STATUTO
ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DELLE MALFORMAZIONI-ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA DI UTILITA’ SOCIALE
ART. 1
DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi del Codice Civile e della Legge n.383/2000, una Associazione di promozione sociale e di supporto familiare denominata
“Associazione Italiana per lo Studio delle Malformazioni – Organizzazione non Lucrativa di Utilità Sociale” in forma abbreviata, “ASM-ONLUS”,
con sede in Milano, Corso Italia n. 45.
La sede può essere trasferita con delibera d’assemblea senza modifiche statutarie.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed è costituita a tempo indeterminato.
L’Associazione può aprire altre sedi operative in Lombardia, nel resto d’Italia e all’estero.
ART.2
FINALITÀ ISTITUZIONALI
L’Associazione persegue finalità di solidarietà sociale e la promozione di iniziative di sensibilizzazione e di formazione, anche nel campo della salute, ai sensi della legislazione vigente. In particolare, l’Associazione sosterrà iniziative scientifiche, di prevenzione, di informazione e studio relativo all’eziologia, ai metodi di diagnosi precoce e alla terapia delle malformazioni congenite, anche mediante donazioni di apparecchiature scientifiche e finanziando programmi di supporto alla ricerca nonché di assistenza ai soggetti affetti da tali patologie e promuovendo le raccolte di fondi necessari per lo sviluppo di dette ricerche.
ART.3
ATTIVITÀ DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE FINALITÀ ISTITUZIONALI.
Per il raggiungimento dei suoi scopi l’Associazione potrà tra l’altro:
- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti, mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto di beni mobili e immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Associazione;
- b) stipulare convenzioni per l’affidamento di parte delle attività;
- c) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di finalità analoghe o connesse a quelle dell’Associazione.
- d) svolgere attiva opera di propaganda per diffondere ogni presidio utile di prevenzione delle patologie di cui all’art. 2.
L’Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.
ART.4
ASSOCIATI
L’Associazione è costituita dagli Associati fondatori, collaboratori ed ordinari.
Sono Associati Fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione.
Sono Associati Collaboratori quelli che vengono ammessi successivamente dal Consiglio Direttivo a seguito della loro domanda e che prestino la loro opera a titolo prevalentemente gratuito per il perseguimento delle finalità dell’Associazione.
Sono Associati Ordinari le persone fisiche e giuridiche ovvero gli Enti che contribuiscono alle finalità dell’Associazione mediante un contributo annuo non inferiore all’importo determinato annualmente dal Consiglio per ciascuna categoria. Il Consiglio Direttivo può prevedere -in relazione all’ammontare della quota annuale- diverse categorie di Associati Ordinari. Gli Associati devono essere in possesso di requisiti etici che non contrastino con le finalità istituzionali.
In caso di esclusione o recesso, sono esclusi diritti di qualsiasi natura sul patrimonio dell’Associazione, così come sono esclusi oneri aggiuntivi in relazione alla specifica contribuzione da parte del soggetto che abbia esercitato il diritto di recesso ovvero sia stato escluso dall’Associazione.
Il Consiglio ha facoltà di attribuire la qualifica di “amico” dell’Associazione alle persone fisiche o giuridiche che, pur senza essere associati, intendendo partecipare al raggiungimento degli scopi dell’Associazione, versino un contributo volontario in denaro.
Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.
ART.5
RECESSO ED ESCLUSIONE
L’Associato che intende recedere dall’Associazione deve comunicare per iscritto il proprio proposito al Presidente. Il recesso, che non deve prevedere oneri aggiuntivi, ha effetto dall’anno successivo a quello della comunicazione.
Il Consiglio Direttivo decide a maggioranza assoluta l’esclusione di associati per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
– morosità;
– inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
– condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Associazione;
– comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Sono escluse limitazioni in funzione della temporaneità di partecipazione dell’associato alla vita associativa.
Contro la decisione del Consiglio è previsto il diritto al contraddittorio presso il Collegio dei Probiviri.
ART.6
PATRIMONIO
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da:
- a) le quote associative versate dagli Associati;
- b) i proventi delle iniziative deliberate dagli Organi Direttivi;
- c) i contributi liberi offerti tanto da Associati quanto da terzi. Tali contributi, per disposizione dell’oblatore, possono avere una destinazione specifica;
- d) i contributi ed i finanziamenti stanziati con tale destinazione da Enti Pubblici o Privati.
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale e di supporto familiare.
Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del patrimonio e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.
ART.7
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio con il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il 31 dicembre il Consiglio Direttivo redige ed approva il bilancio economico di previsione per l’esercizio successivo.
Entro il 30 aprile successivo, il Consiglio Direttivo redige, approva e sottopone all’Assemblea degli Associati per la definitiva approvazione il conto economico per l’esercizio decorso. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’approvazione del conto economico avverrà entro il 30 giugno.
L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili od avanzi di gestione nonché fondi o riserve durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.
ART.8
ORGANI
Sono organi dell’Associazione:
- a) l’Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Tesoriere;
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- g) il Comitato Scientifico;
- h) il Collegio dei Probiviri.
ART.9
ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita dagli Associati Fondatori, Collaboratori ed Ordinari in regola con il versamento della quota associativa nei 365 giorni precedenti la data dell’Assemblea, ed è convocata almeno una volta l’anno dal Presidente entro la fine del mese di Aprile.
L’Assemblea è inoltre convocata ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o quando venga fatta richiesta scritta firmata da almeno un decimo dei soci.
ART.10
CONVOCAZIONE E QUORUM
Le convocazioni dell’Assemblea sono fatte mediante avviso pubblicato sul Notiziario che viene spedito a ciascuno degli Associati e affisso presso la sede dell’Associazione almeno dieci giorni prima della data stabilita.
In alternativa, e per casi di urgenza, la convocazione potrà essere effettuata mediante avviso pubblicato su un giornale quotidiano a diffusione nazionale. Invariati i termini di preavviso.
Ogni Associato, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto. Sono ammesse le deleghe, essendo la nostra Associazione complessa ed a carattere nazionale. Peraltro, nessun associato può riceverne più di due.
L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza o rappresentanza di almeno la metà del numero complessivo degli Associati ed in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, salvo per le elezioni delle cariche associative per le quali è sufficiente la maggioranza relativa e salvi i diversi quorum previsti dal presente statuto.
ART.11
COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea è costituita da tutti gli Associati che sono in regola con i contributi associativi; essa è ordinaria e straordinaria. L’Assemblea Generale ordinaria viene convocata almeno una volta l’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’Assemblea ordinaria delibera su:
- a) le relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
- b) il rendiconto patrimoniale e finanziario dell’esercizio chiuso e riscontrato dal Collegio dei Revisori;
- c) l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo;
- d) l’elezione dei Revisori dei Conti;
- e) l’elezione del Collegio dei Probiviri
- f) eventuali altri argomenti che il Consiglio ritenga di sottoporre all’Assemblea.
L’Assemblea straordinaria delibera su:
– le modificazioni dello Statuto;
– lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
ART.12
MODIFICHE STATUTARIE
Per lo scioglimento dell’Associazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli Associati votanti, in regola con le quote associative, alla presenza dei tre quarti degli associati.
Per quanto concerne le modifiche statutarie dell’Associazione, in seconda convocazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.
ART.13
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto di un numero di membri variabile da 6 a 20 eletti dall’Assemblea, che al momento della nomina ne determina il numero. Il Consiglio dura in carica tre anni. I Consiglieri sono rieleggibili.
In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell’esercizio è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto che rimarrà in carica sino alla prima assemblea successiva. I Consiglieri prestano la loro attività a titolo gratuito.
La cooptazione è possibile nella misura massima di un terzo dei Consiglieri; oltre tale limite il Consiglio decade e deve essere rieletto.
Il Consiglio, ove non vi abbia già provveduto l’Assemblea, nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.
Le riunioni sono convocate con avviso contenente l’ordine del giorno spedito almeno cinque giorni prima dell’adunanza (salvi i casi di urgenza) e sono presiedute dal Presidente o, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.
Il Consiglio è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci; il Consiglio è inoltre convocato quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri oppure da almeno 2 (due) Revisori dei Conti.
Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
Delle riunioni verrà redatto un verbale a cura del segretario della seduta.
ART.14
COMPITI DEL CONSIGLIO.
Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, la promozione e l’organizzazione dell’attività associativa, l’erogazione dei mezzi di cui dispone l’Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto.
Il Consiglio determina l’ammontare delle quote associative.
Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri a uno o più dei suoi membri.
Il Consiglio può stabilire un regolamento dell’Associazione e modificarlo.
La presenza alle riunioni del Consiglio, da tenersi nel luogo stabilito dal Presidente, può avvenire anche tramite mezzi di telecomunicazione, purché sia garantita l’esatta identificazione dei Consiglieri, la possibilità di seguire la discussione e di intervenire oralmente in tempo reale su tutti gli argomenti all’Ordine del giorno, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere, esaminare e trasmettere documentazione.
L’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.
ART.15
PRESIDENTE
Il Presidente dell’Associazione esercita tutti i più ampi poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell’Associazione.
Egli cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell’Associazione.
Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Egli cura il funzionamento amministrativo dell’Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli dal Consiglio.
Il Presidente cura i rapporti con il Comitato Scientifico.
ART.16
TESORIERE
Il Tesoriere è eletto dall’Assemblea e svolge le funzioni di Segretario Amministrativo, provvedendo in particolare alla gestione del patrimonio dell’Associazione; egli redige annualmente il bilancio dell’Associazione.
Al Tesoriere può essere delegata la gestione dei rapporti bancari, definiti dal Presidente.
Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere confermato.
ART.17
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti. I membri del Collegio rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio ha il compito di verificare il bilancio predisposto dal Consiglio alla chiusura dell’esercizio finanziario al 31 dicembre di ogni anno, riferendone all’Assemblea; il Collegio dei Revisori ha inoltre il controllo contabile dell’Associazione e può effettuare verifiche di cassa.
ART.18
COMITATO SCIENTIFICO
Il Consiglio nomina, tra persone particolarmente qualificate nell’àmbito dello studio e terapia delle malformazioni, un Comitato Scientifico determinandone il numero dei componenti.
Il Comitato Scientifico dura in carica per un periodo di tre anni ed i suoi componenti possono essere rinominati.
Le deliberazioni del Comitato Scientifico, per essere valide, debbono essere approvate dalla maggioranza dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico nomina il proprio Presidente e Vice-Presidente.
Spetta al Presidente del Comitato Scientifico o, in casi di suo impedimento, al Vice-Presidente convocare il Comitato Scientifico quando lo ritenga opportuno o ne sarà fatta richiesta scritta da almeno cinque dei suoi componenti.
Il Comitato Scientifico propone le attività di ricerca legate ai fini dell’Associazione e ne verifica la realizzazione.
ART.19
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il Collegio dei Probiviri è eletto dell’Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Dura in carica tre anni ed è rinnovabile.
Il Collegio ha funzioni di amichevole compositore nelle vertenze che potessero insorgere tra l’Associazione ed i soci, e di organo di appello contro le delibere di esclusione. La carica è incompatibile con quella di Consigliere.
ART.20
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento il patrimonio dell’Associazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n.662, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale aventi attività analoga alla propria o a fini di pubblica utilità.
Art.21
RINVIO
Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e degli art.10 ss. del Decreto Legislativo 460/97 in quanto applicabili.